Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno con carattere obbligatorio generale (COG)
Il Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno finanzia prestazioni nel settore della formazione professionale. Secondo il decreto del Consiglio federale tutte le imprese di costruzioni in legno sono tenute a versare contributi nel Fondo per la formazione professionale (FFP). Per questo motivo, vi chiediamo di compilare e spedire il seguente modulo di dichiarazione per il 2026 entro il 22 marzo 2026. In seguito vi invieremo la fattura per il 2026.
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Il 30 luglio 2009 il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), ha conferito obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale (FFP) di Holzbau Schweiz, e il relativo decreto è entrato in vigore il 1o ottobre 2009.
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Il Fondo fornisce prestazioni nei settori della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua nel settore delle
costruzioni in legno. -
Devono versare contributi nel Fondo tutte le aziende o parti di aziende che hanno sede nella Svizzera tedesca o in Ticino, svolgono lavori in legno (lavori di carpenteria e lavori industriali con strutture in legno) di produzione e montaggio o di produzione e riparazione e che impiegano professionisti specifici del settore.
Modulo di dichiarazione
Avete delle domande?
Siamo a vostra completa disposizione per eventuali domande sul FFP Costruzione in legno e saremo lieti di assistervi con professionalità in tutte le vostre richieste.
+41 44 511 02 15
bbf@holzbau-schweiz.ch
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Il Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno, a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale, ripartisce in maniera solidale gli oneri della formazione professionale. Pertanto, tutte le aziende del settore delle costruzioni in legno vi versano un contributo di solidarietà. Per i soci di Holzbau Schweiz non vi sono costi aggiuntivi: i contributi al FFP sono inclusi nella quota di adesione all’associazione di categoria.
Campo d’applicazione
Sono soggette al FFP Costruzione in legno le aziende della Svizzera tedesca e del Ticino che svolgono lavori di costruzione in legno e impiegano professionisti specifici del settore.Decreto del Consiglio federale sul Fondo per la formazione professionale
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Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno (FFP-Costruzione in legno) e Falegnameria (FFP-F): spiegazioni destinate alle aziende miste (carpenteria/falegnameria)
In quale Fondo per la formazione professionale bisogna versare i contributi?
Vi sono fondi per la formazione professionale sia per la carpenteria che per la falegnameria (FFP-Costruzione in legno e FFP-F). Essi hanno carattere obbligatorio generale. Ciò significa che le aziende che rientrano nel campo d’applicazione aziendale, territoriale e personale (FFP-Costruzione in legno) devono versare contributi nel rispettivo Fondo per la formazione professionale, indipendentemente dall’appartenenza a un’associazione.Un’azienda che esegue lavori sia di carpenteria che di falegnameria e che impiega sia carpentieri che falegnami verserà i contributi in entrambi i Fondi. In tal senso risulta irrilevante la percentuale relativa ai vari lavori svolti. Per evitare di sottoporre a un onere eccessivo le aziende legate a entrambi i settori, i due Fondi hanno stabilito che esse devono conteggiare nel Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno (FFP-Costruzione in legno) il personale che svolge lavori di carpenteria e nel Fondo per la formazione professionale Falegnameria (FFP-F) il personale che svolge lavori di falegnameria. Inoltre, il relativo contributo base risulterà addebitato soltanto per metà.
Le aziende miste che sono membri di ASFMS versano l’intero contributo base nel FFP-F, poiché tale importo viene dedotto dalla quota associativa ASFMS.
Chi paga già dei contributi alle Commissioni paritetiche (CPNCL o ZPK) deve comunque versare un contributo nel Fondo per la formazione professionale?
I contributi alle Commissioni paritetiche riguardano i contributi alle spese di esecuzione del rispettivo contratto collettivo di lavoro. Tali contributi sono indipendenti da quelli da versare nei Fondi per la formazione professionale.Se un’azienda è soggetta solo a un CCL, perché deve versare contributi sia nel FFP-Costruzione in legno che nel FFP-F?
La questione relativa al Fondo per la formazione professionale a cui sono soggette le aziende viene valutata indipendentemente dal tipo di CCL a cui sono sottoposte le imprese. Ad esempio, un’azienda può essere soggetta al CCL per la falegnameria e al contempo sia al FFP-F che al FFP-Costruzione in legno.Quali sono le differenze rispetto alla MAEK e alla Promozione professionale di Holzbau Schweiz?
La cassa di compensazione per i militari e la formazione MAEK è una cassa di solidarietà dei soci ASFMS. Rimborsa una parte dei costi dei corsi quando gli imprenditori o i membri del personale seguono attività di perfezionamento in linea con il programma di promozione di ASFMS.La Promozione professionale di Holzbau Schweiz è un fondo per la formazione finanziato dal datore di lavoro secondo il principio del primato dei contributi per i soci ordinari di Holzbau Schweiz. Sostiene la formazione e il perfezionamento delle persone aventi diritto al contributo (corsi ed esami), il reclutamento di nuove leve, progetti formativi specifici di Holzbau Schweiz e misure per l’aumento della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute.
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La legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, prevede la possibilità che il Consiglio federale conferisca al Fondo per la formazione professionale (FFP) obbligatorietà generale per un determinato settore.
- Art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
- Art. 68 dell’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
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Il decreto del Consiglio federale è stato pubblicato nei seguenti fogli ufficiali:
- Foglio federale svizzero, edizione n. 38 del 22.9.2009
- Foglio ufficiale svizzero di commercio, edizione n. 183 del 22.9.2009
Il decreto è disponibile anche all’indirizzo www.holzbau-schweiz.ch/it/panoramica-formazione/sostegno-finanziario/.
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Lo scopo del Fondo è il finanziamento di prestazioni nell’ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua (art. 7 del Regolamento). Holzbau Schweiz fornisce prestazioni di interesse generale nel campo della formazione a vantaggio dell’intero settore.
Holzbau Schweiz assicura tra l’altro il ricambio generazionale con nuovi professionisti qualificati, di cui garantisce una formazione in linea con le esigenze del settore.
In precedenza le spese per la formazione professionale venivano sostenute esclusivamente dalle aziende associate di Holzbau Schweiz. L’obbligatorietà generale del FFP Costruzione in legno obbliga anche le altre aziende del settore a versare contributi adeguati alla formazione professionale. In questo modo il Fondo assicura una ripartizione solidale degli oneri.
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Sì, le prestazioni nell’ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, finanziate dal FFP Costruzione in legno, vanno a beneficio dell’intero settore.
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La trasparenza riguardo al corretto utilizzo dei fondi è garantita da una contabilità separata. Il conto del Fondo viene verificato a cadenza annuale da un ufficio di revisione indipendente (art. 18 del Regolamento). Il Fondo è inoltre soggetto alla vigilanza dell’UFFT (art. 18 del Regolamento). Tali misure garantiscono che i contributi vengano utilizzati conformemente alla destinazione prevista.
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Il campo d’applicazione degli articoli da 3 a 6 del Regolamento definisce quali aziende fanno parte del settore.
Se la propria azienda non rientra tra quelle indicate, si prega di contattare per iscritto Holzbau Schweiz tramite il modulo di dichiarazione. Si prega di motivare la propria richiesta e di inviare i giustificativi via e-mail all’indirizzo bbf@holzbau-schweiz.ch.
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Il contributo per ciascuna azienda o parte di azienda ammonta a CHF 300.00 all’anno. Inoltre, devono essere corrisposti CHF 72.00 all’anno per ogni collaboratrice o collaboratore.
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I contributi devono essere versati per il personale specifico del settore con formazione professionale di base come specialista nel campo delle costruzioni in legno / carpentiere/a, caposquadra carpentiere/a, capo carpentiere/a, tecnico/a SSS costruzioni in legno, maestro/a carpentiere/a, addetto/a alle costruzioni in legno, aiuto carpentiere/a e apprendista nel settore delle costruzioni in legno. Il personale commerciale non è soggetto al pagamento di contributi.
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Sì, occorre versare contributi per le persone occupate a tempo parziale e sono assicurate secondo la LPP (art. 10 cpv. 5 del Regolamento).
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Sì. Le aziende individuali sono tenute a versare il contributo aziendale di CHF 300.00 (artt. 8/10 del Regolamento).
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In linea di principio, le aziende miste sono soggette all’obbligo di contribuzione, che tuttavia è limitato alla parte dell’azienda che opera nel settore delle costruzioni in legno. A seconda del profilo di attività, un’azienda deve quindi versare i contributi in due Fondi per la formazione professionale. Per sgravare le aziende miste, a partire dal 1o gennaio 2010 è in vigore un accordo con le associazioni ASFMS, Involucro edilizio Svizzera e SSIC, in base al quale il contributo aziendale deve essere corrisposto per metà.
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Sì. Il FFP Costruzione in legno è gestito da Holzbau Schweiz, ma le prestazioni nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua vanno a beneficio di tutte le aziende del settore.
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Sì, il contributo al FFP Costruzione in legno è compreso nella quota associativa di Holzbau Schweiz (art. 10 cpv. 4 del Regolamento).
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Qualora l’azienda si rifiuti di rilasciare la dichiarazione, la Commissione del Fondo effettuerà una stima secondo il proprio apprezzamento (art. 19 cpv. 2 del Regolamento). In virtù di detta stima, per le rispettive spese viene riscossa un’indennità di CHF 50.00
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No. Il FFP Costruzione in legno finanzia esclusivamente attività nazionali.
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Anche chi versa contributi in un fondo cantonale per la formazione professionale è interamente soggetto all’obbligo di contribuzione nel FFP Costruzione in legno. Poiché il Fondo finanzia solo prestazioni nazionali sovraordinate, non vi è alcuna sovrapposizione con eventuali fondi cantonali esistenti. Il principio secondo cui nessuno paga due volte per la stessa prestazione viene così rispettato.
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In tal caso, occorre segnalarlo immediatamente a Holzbau Schweiz. Si prega di allegare i relativi giustificativi (ad es. fattura dell’altro Fondo per la formazione professionale, Regolamento del Fondo interessato ecc.).
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In caso di domande e informazioni è possibile contattare:
+41 44 511 02 15
bbf@holzbau-schweiz.ch
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